Legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 - Norme sul giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
membri delle due Camere. L'autorizzazione ivi prevista è data dalla Corte costituzionale.
Legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 - Norme sul giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni.
Legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 - Norme sul giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E
Legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 - Norme sul giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione.